Come prescritto dal Testo Unico sulla Sicurezza, il datore di lavoro deve provvedere a una prima verifica sulle attrezzature di lavoro e in seguito a verifiche periodiche che valutino e accertino l’effettivo stato di efficienza, per garantire la sicurezza degli operatori.
Rientrando nella categoria di attrezzature di lavoro (DLgs. 81/08), anche le apparecchiature di sollevamento vanno sottoposte a prima verifica e a verifiche periodiche, entrambe eseguibili presso la rete di officine CRG – Centro Revisione Gru presenti in tutta Italia.
La prima verifica gru viene effettuata dall’INAIL, che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta. Il datore di lavoro deve fare richiesta all’Ente e, decorso inutilmente il termine indicato, può avvalersi di altri soggetti pubblici o privati a sua scelta, abilitati secondo le modalità del comma 13 del DLgs. 81/08.
La rete di officine CRG – Centro Revisione Gru è a tua disposizione per la prima verifica della tua gru, seguendoti per tutto l’iter.
Il personale delle officine CRG – Centro Revisione Gru possiede capacità e competenze per svolgere verifiche periodiche successive alla prima, sia per rilevare sia per dichiarare l’assenza di anomalie sull’apparecchiature di sollevamento.
Ogni verifica periodica sulle gru e le attrezzature da lavoro vanno documentati secondo i presupposti dell’art.7, comma 9 del DLgs. 81/08 e i risultati di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e per gli ultimi 3 anni concersati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
Secondo l’allegato VII del DLgs. 81/0 vanno rispettate le seguenti periodicità:
- Gru per autocarri impiegate nei settori: costruzioni, siderurgia, estrattivo
e portuale, mesi 12
- Gru per autocarri impiegati in altri settori, mesi 24
- Gru per autocarri messe in servizio da oltre 10 anni, mesi 12
- Piattaforme di lavoro aeree –P.L.E., mesi 12